L’I.V.A. è falcidiabile: a dirlo sono sia le Sezioni Unite della Corte di Cassazione che la Corte di Giustizia dell’Unione Europea

L’I.V.A. è falcidiabile: a dirlo sono sia le Sezioni Unite della Corte di Cassazione che la Corte di Giustizia dell’Unione Europea
08 Febbraio 2017: L’I.V.A. è falcidiabile: a dirlo sono sia le Sezioni Unite della Corte di Cassazione che la Corte di Giustizia dell’Unione Europea 08 Febbraio 2017

Con due recenti sentenze, le Sezioni Unite (SS.UU., 13.01.2017, n. 760 e 27.12.2016, n. 26988) hanno dato risposta al quesito se la previsione dell’infalcidiabilità del credito I.V.A, di cui all’art. 182 – ter l.fall., trovi applicazione solo nell’ipotesi di proposta di concordato accompagnata da una transazione fiscale, fattispecie alla quale la norma fa espresso riferimento, ovvero anche nell’ipotesi di concordato preventivo proposto ai sensi dell’art. 160 l. fall. La tesi che vincolava all’infalciabilità del credito per l’I.V.A. anche il concordato senza transazione fiscale era argomentata sulla base di due presupposti: a) la natura sostanziale ed eccezionale della disposizione sull’infalciabilità; b) l’indisponibilità a livello nazionale del credito per un’imposta di natura eurounitaria. Questo secondo assunto è stato però smentito dalla recente sentenza 7 aprile 2016 della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, che ha dichiarato “eurounitariamente compatibile la falcidiabilità del credito I.V.A. in sede di concordato preventivo, in ragione della serietà del procedimento destinato a verificare l’impossibilità di una migliore soddisfazione della pretesa tributaria in caso di fallimento”. Per le Sezioni Unite della  Corte di Cassazione, pronunciatesi anche alla luce di quest’ultima decisione “l’art. 182 – ter, coma primo, l. fall, come modificato dall’art. 32, del d.l. n. 185 del 2008, convertito con modificazione dalla legge n. 2 del 2009, laddove esclude la falcidia sul capitale dell’I.V.A., così sancendo l’intangibilità del relativo debito, costituisce un’eccezione alla regola generale, stabilità dall’art. 160, comma secondo, l.fall., della falcidiabilità dei crediti privilegiati, compresi quelli relativi ai tributi costituenti risorse proprie dell’Unione Europea, e trova, quindi, applicazione solo nella speciale ipotesi di proposta di concordato accompagnata da una transazione fiscale”. A sostegno di tale presa di posizione, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione premettono che la proposta di concordata preventivo “ai sensi dell’art. 160 l.fall. può prevedere che i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, non vengano soddisfatti integralmente, purchè il piano ne preveda la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile”. L’art. 182 ter legge fall. prevede, invece, che con il piano di cui all’articolo 160 l. fall. il debitore può prevedere il pagamento, parziale o anche dilazionato, dei tributi e contributi e dei relativi accessori, limitatamente alla quota di debito avente natura chirografaria anche se non iscritti a ruolo, ad eccezione dei tributi costituenti risorse proprie dell’Unione europea, mentre “per quanto concerne l’imposta sul valore aggiunto e le ritenute operate e non versate, la proposta può prevedere esclusivamente la dilazione del pagamento.In entrambe le sentenze pronunciate dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite, si legge, in motivazione che la transazione fiscale costituisce una mera facoltà, avendo il debitore in tale ipotesi la possibilità di scegliere due forme di concordato preventivo: una principale, e cioè quella di cui all’art. 160 l.fall., che prescinde da un previo accordo con il Fisco e l’altra speciale, che include la transazione fiscale, regolata dall’art. 182 ter l. fall.. La scelta tra l’uno e l’altro procedimento dipenderà “dall’eventuale esigenza imprescindibile di ottenere il voto favorevole dell’Amministrazione Finanziaria, in ragione delle dimensioni del suo credito, oltre che di offrire certezza ai creditori circa l’effettiva consistenza del debito tributario e di conseguenza circa le concrete prospettive di attuabilità del piano concordatario”. Ed infatti, una proposta di concordato preventivo ai sensi dell’art. 160 l.fall. potrebbe ottenere il consenso della maggioranza dei creditori anche senza il voto favorevole del fisco e le prospettive di attuabilità del piano concordatario potrebbero essere ben chiare anche senza transazione fiscale, quando l’entità del credito tributario risulti incontestata e ben definita. Per le SS.UU., il concordato con transazione fiscale ex art. 183 ter l.fall è dunque una speciale fattispecie di concordato preventivo, sia perché viene ovviamente in rilievo solo quando vi siano debiti tributari, sia perché, anche in presenza di debiti tributari, è possibile un concordato preventivo ai sensi dell’art. 160 l. fall., senza transazione fiscale. Tuttavia, “se tra le due fattispecie di concordato preventivo v’è, com’è evidente, un rapporto di specialità, non è possibile estendere alla fattispecie generale del concordato senza transazione fiscale, la disciplina della fattispecie speciale, del concordato con transazione fiscale. Solo se si ipotizzasse l’obbligatorietà della transazione fiscale, si potrebbe riconoscere l’infalcidiabilità del credito IVA in qualsiasi concordato”. Dunque, la regola dell’infalcidiabilità del credito I.V.A. è inclusa nella disciplina speciale del concordato preventivo con transazione fiscale, di talchè non può essere estesa ai casi regolati dalla disciplina generale del concordato preventivo senza transazione.

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